DECRETO 20 luglio 1987, n. 390 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui
Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 20 luglio 1987, n. 390 Modificazione dei decreti ministeriali 20 maggio 1976 e 12 dicembre 1979, riguardanti rispettivamente, la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato e del thè deteinato. (GU n.221 del 22-09-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che consente al Ministro della sanità, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, di autorizzare con proprio decreto la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte, sottrazioni o speciali trattamenti; Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11 giugno 1976, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del caffè decaffeinato; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 14 gennaio 1980, riguardante la disciplina della produzione e del commercio del thè deteinato; Visto il progetto di direttiva del Consiglio CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardante i solventi di estrazione utilizzati nella fabbricazione delle derrate alimentari e dei loro ingredienti che fissa residui massimi di diclorometano pari a 10 ppm nel caffè decaffeinato ed a 5 ppm nel thè deteinato; Ritenuto di procedere ad una modifica dei decreti ministeriali sopra citati nel senso di ridurre l'entità dei residui di diclorometano attualmente previsti nel caffè decaffeinato e nel thè deteinato, fissandoli pari a quelli riportati nel progetto di direttiva CEE sopra indicato; Ritenuto altresì di procedere ad un aggiornamento delle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza del diclorometano; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1 ottobre 1986; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Decreta: Art. 1 Il residuo massimo di diclorometano tollerabile nel caffè decaffeinato di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 maggio 1976 è fissato pari a 10 ppm (espresso come diclorometano). NOTE Note alle premesse: Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 è il seguente: "Art.
- - Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 1 del D.M. 20 maggio 1976, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art.
- - È consentita la decaffeinizzazione del caffè. Il trattamento può essere effettuato mediante l'impiego dei seguenti solventi: "diclorometano" e "acetato di etile", aventi le caratteristiche chimico-fisiche e di purezza corrispondenti a quelle previste nell'allegato al presente decreto. Il prodotto così ottenuto e posto in commercio deve corrispondere ai seguenti requisiti: caffè crudo: non deve contenerne più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione, espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 50 parti per milione del caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore dell'11 per cento del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore); caffè torrefatto: non deve contenere più dello 0,10 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per la estrazione della caffeina non deve superare le 10 parti per milione espresso come diclorometano, nel caso che venga impiegato il diclorometano e le 15 parti per milione nel caso che venga impiegato l'acetato di etile: l'umidità non deve superare il valore del 5 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 100°C dopo 6 ore); estratto solubile di caffè (essiccato o liofilizzato); non deve contenere più dello 0,30 per cento di caffeina anidra riferita a 100 parti di sostanza secca; il residuo del solvente impiegato per l'estrazione della caffeina non deve superare le 5 parti per milione, espresso come cloro, nel caso che venga impiegato il diclorometano, e le 5 parti per milione, nel caso che venga impiegato l'acetato di etile; l'umidità non deve superare il valore del 4 per cento del peso del prodotto (tale valore va inteso come perdita di peso registrata a 70°C dopo 6 ore sotto una pressione ridotta di 40 mm di mercurio); il rapporto di estrazione tra caffè decaffeinato di partenza e l'estratto solubile ottenuto non deve essere inferiore a 2,3". articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi