izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1961, n. 391 Modificazione allo statuto del Consorzio di produzione e lavoro "Torino", con sede in Torino. (GU n.129 del 26-05-1961) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 10-6-1961 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 28, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1950, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio di produzione e lavoro "Torino", con sede in Torino, e ne fu approvato il relativo statuto; Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati dell'Ente, tenutasi il 15 ottobre 1959, con il quale è stata deliberata la proroga della durata del Consorzio fino al 31 dicembre 2000 (art. 2 dello statuto) nonché la modifica degli articoli 1, 4 e 6 dello statuto stesso; Vista l'istanza 30 ottobre 1959, con la quale l'Ente citato chiede l'approvazione delle modifiche suddette; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative; ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Sono approvate le seguenti modificazioni dello statuto del Consorzio di produzione e lavoro "Torino", con sede in Torino, deliberate dall'assemblea dei delegati nella seduta del 15 ottobre 1959, il cui testo risulta del seguente tenore: Art. 1 Art.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.