cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 17 luglio 1975, n. 391 ultimo aggiornamento all'atto: 30/04/1981 --> Modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/1981) (GU n.224 del 23-08-1975) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-5-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è sostituito dal seguente: "Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 226, sono stabilite come appresso: 1) per ogni Kwh di energia elettrica impiegata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni: lire 1,10. Si considera inoltre impiegata, a tutti gli effetti, per uso di abitazione: a) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con un unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 Kw; b) l'energia elettrica destinata ad alimentare applicazioni relative ai sensi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna per le applicazioni utilizzate nell'abitazione e nei servizi generali; (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.