Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DEI TRASPORTI DECRETO 19 giugno 1992, n. 391 Regolamento recante disposizioni concernenti i pannelli di segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada. note: Entrata in vigore del decreto: 13/10/1992 (GU n.228 del 28-09-1992) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 13-10-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DEI TRASPORTI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con il quale viene approvato il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, con il quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38; Vista la legge 16 ottobre 1984, n. 719; Visto il decreto del Ministro dei trasporti, 30 giugno 1988, n. 388 (Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - 5 settembre 1988, n. 208), relativo a "pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione di veicoli pesanti e lunghi"; Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 399, sulle "Norme sulla circolazione delle trattrici agricole munite di attrezzature di tipo portato o semiportato" che: con l'art. 1, comma 1, inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo l'art. 69- bis un ulteriore art. 69- ter nel quale, tra l'altro, si stabilisce l'obbligo di dotare gli ingombri a sbalzo delle attrezzature portate o semiportate di pannelli di segnalazione; con il comma 2 dello stesso art. 1 demanda al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, l'emanazione dell'apposito decreto applicativo per i pannelli sopracitati; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. UL.VAR. 5/41-81 del 18 maggio 1992; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. Per attrezzature di tipo portato o semiportato si intendono le attrezzature per lavorazioni agricole sopportate rispettivamente, in modo integrale o parziale, dalla trattrice agricola; esse possono essere collocate in posizione laterale, anteriore o posteriore. 2. Ai fini del presente regolamento, ove non diversamente specificato, con la parola "attrezzatura" o "attrezzo" si intende indifferentemente una attrezzatura di tipo portato o semiportato che presenti sporgenze, rispetto alla sagoma della trattrice, nelle condizioni di circolazione stradale. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, approva il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel quale la legge n. 399/1990 introduce il nuovo art. 69- ter. - La legge 10 febbraio 1982, n. 38, con l'art. 9 ha modificato l'art. 69 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, stabilendo tra l'altro i valori limiti legali delle dimensioni e masse delle macchine agricole. - La legge 16 ottobre 1984, n. 719, integra il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, per quanto concerne la disciplina della circolazione delle macchine agricole con la modifica dell'art. 69 e con l'aggiunta dell'art. 69- bis. - Il D.M. 30 giugno 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1985) stabilisce le modalità di segnalazione, mediante pannelli retroriflettenti dei veicoli e dei carichi eccezionali, rispetto ai limiti legali di cui all'art. 32 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393. - Il D.M. 30 giugno 1988, n. 388 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988) stabilisce le norme di installazione dei pannelli retroriflettenti e fluorescenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi, nonché quelle di omologazione dei medesimi, per le quali fa riferimento al regolamento ECE/ONU n. 70. - La legge 15 dicembre 1990, n. 399: al comma 1 dell'art. 1, dopo l'art. 69- bis del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, introdotto dalla legge 16 ottobre 1984, n. 719, introduce a sua volta il seguente: "Art. 69- ter (Circolazione delle trattrici agricole). - 1. Le trattrici agricole per circolare su strada con attrezzature di tipo portato o semiportato in posizione laterale, anteriore o posteriore, devono rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.