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DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’att

o clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 9 febbraio 1948, n. 393 ultimo aggiornamento all'atto: 25/06/1956 --> Prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956) (GU n.108 del 11-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 26-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948: Art. 1 Il primo comma dell'art. 151 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, già modificato col regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1382, e sostituito dal seguente "Sono prescritti a favore dell'Amministrazione i crediti dei libretti col decorso:

  1. a)di un anno, quando non siano superiori a lire venticinque fra capitale ed interessi:
  2. b)di tre anni, quando non siano superiori a lire cinquanta fra capitale ed interessi;
  3. c)di cinque anni, quando non siano superiori a lire cento fra capitale ed interessi, o quando siano costituiti da un capitale non superiore a lire dieci e da interessi da iscrivere, per un importo complessivo non superiore a lire cento; oppure rappresentino soltanto interessi da iscrivere per un importo non superiore a lire cento;
  4. d)di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie ed importo". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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