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LEGGE 9 giugno 1950, n. 393 - Normattiva

LEGGE 9 giugno 1950, n. 393 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 9 giugno 1950, n. 393 ultimo aggiornamento all'atto: 09/08/1950 --> Disposizioni relative al diritto di contingenza sulle operazioni di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1950) (GU n.149 del 03-07-1950) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-8-1950 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 214, concernenti l'autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ed agli altri enti o istituti, indicati nell'art. 4 dello stesso decreto, di applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione ((loro spettante sui capitali dati a mutuo)) già prorogate con la legge 20 maggio 1949, n. 330, continuano ad avere efficacia dal 1 gennaio 1950 fino al 1 gennaio 1955, con la seguente modificazione al secondo comma dell'art. 1 del decreto medesimo: "La misura del diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83, superare gli importi sottoindicati per ogni cento lire di capitale originariamente mutuato: lire 1,50, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1950 al 1 gennaio 1951; lire 1,40, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1952; lire 1,30, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1952 al 1 gennaio 1953; lire 1,20, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1953 al 1 gennaio 1954; lire 1,10, per le semestralità in iscadenza nel periodo dal 1 gennaio 1954 al 1 gennaio 1955". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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