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LEGGE 28 luglio 1981, n. 393 - Normattiva

LEGGE 28 luglio 1981, n. 393 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 28 luglio 1981, n. 393 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali. (GU n.206 del 29-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-7-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art.

  1. - Per il periodo che decorre dal 1 gennaio 1981 al 30 settembre 1981, il concorso sulla spesa, documentata, sostenuta dagli aventi diritto, disposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato nelle misure fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, per le prestazioni domiciliari e ambulatoriali previste dalla vigente convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale. Per il periodo indicato al primo comma, sono riconosciute valide, ai fini della Indennità di malattia, le comunicazioni sullo stato di Inabilità temporanea per malattia, fornite direttamente dai lavoratori agli istituti di previdenza, in deroga alle modalità fissate dall'articolo 15, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n.
  2. La spesa di cui al primo comma grava sugli stanziamenti di spesa corrente per l'assistenza medicogenerica, pediatrica, specialistica ed ospedaliera del fondo sanitario regionale. Nell'ipotesi di cui al primo comma, per i periodi in cui esercitano la loro attività professionale in forma indiretta, ai medici convenzionati non spetta alcun compenso inerente ai loro rapporti convenzionali. La liquidazione del concorso sulle spese sostenute durante le interruzioni nell'erogazione delle prestazioni sanitarie in forma diretta va preceduta dall'accertamento del relativo titolo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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