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DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. 393 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. 393 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca

qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 2 agosto 1985, n. 393 ultimo aggiornamento all'atto: 06/08/1985 --> Proroga degli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria. note: Decreto-Legge convertito dalla L. 01 ottobre 1985, n. 484 (in G.U. 02/10/1985, n.232). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1985) (GU n.181 del 02-08-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 6-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare gli interventi in favore dei dipendenti di imprese di navigazione e di armamento assoggettate ad amministrazioni straordinarie, al fine di evitare la riapertura di crisi occupazionali ed agevolare il processo di graduale reimpiego anche in attività alternative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1985; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1

  1. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, ((convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918)) , già prorogato dall'articolo 4, comma 27, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1984, n. 618, può essere prorogato fino al 31 dicembre
  2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1, valutato in lire 4500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Provvedimenti per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione del tesoro".
  3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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