--> --> ORDINANZA 25 luglio 1988, n. 394 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' ORDINANZA 25 luglio 1988, n. 394 Modificazioni all'ordinanza 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. note: Entrata in vigore dell'atto: 1988/09/23 (GU n.211 del 08-09-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 23-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi; Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, contenente norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 18 dicembre 1971; Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione dagli Stati membri della Comunità economica europea e dai Paesi terzi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 20 marzo 1985; Visto l'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 1987; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1987, concernente la sostituzione dell'elenco del Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche di cui all'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889 sopra citato; Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 13 giugno 1988, n. 370, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 182 del 13 luglio 1988 che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 19 giugno 1981, n. 545, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 206 del 27 luglio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Bulgaria; Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 10 giugno 1988, n. 385, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 183 del 14 luglio 1988, che modifica la decisione della commissione delle Comunità europee del 24 aprile 1981, n. 315, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L. 127 del 13 maggio 1981, relativa alle condizioni di polizia sanitaria concernenti alcune zone della Bulgaria; Ritenuto necessario e urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dalla Bulgaria alle disposizioni adottate in sede comunitaria con le suddette decisioni; Ordina: Art. 1 1. Il primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 citata in premessa è modificato nel modo seguente: al quarto e quinto rigo i termini "regioni di Bourgas, Jambol, Haskovo, Smoljan e Blagoevgrad" sono sostituiti dai termini "comuni di Achtopol, Malko, Tirnovo, Groudovo, Boliarovo, Topolovgrad, Svilengrad e Liubimetz". 2. L'allegato 8 dell'ordinanza ministeriale 15 settembre 1987 contenente il modello di certificato di polizia sanitaria per l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di animali domestici delle specie bovina, suina, ovina e caprina, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea è sostituito dall'allegato della presente ordinanza. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La direttiva n. 72/462/CEE del 12 dicembre 1972 è stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. L 302 del 31 dicembre 1972. - Il testo degli articoli 11 e 17 del D.P.R. n. 889/1982 è il seguente: "Art. 11. - Le condizioni zoosanitarie per l'introduzione nel territorio nazionale di carni fresche in provenienza da Paesi terzi sono quelle previste dagli accordi veterinari in materia e dalle autorizzazioni di cui all'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073. Il Ministro della sanità con proprie ordinanze modifica le condizioni zoosanitarie per effetto delle modifiche od integrazioni introdotte con la procedura dell'art. 29 della direttiva n. 72/462/CEE". "Art. 17. - Per essere ammesse all'importazione le carni fresche devono essere accompagnate da un certificato di polizia veterinaria e da un certificato di sanità rilasciati da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore. Detti certificati devono:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.