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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

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  1. note: Entrata in vigore del decreto: 18-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2025) (GU n.258 del 03-11-1999 - Suppl. Ordinario n. 190) visualizza atto intero nascondi Articoli CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1orig. 2agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 3orig. 4 CAPO II INGRESSO E SOGGIORNO 5agg.1 orig. 6orig. 6 bis 7orig. 8agg.1 orig. 8 bis 9agg.1 orig. 10agg.1 orig. 11agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12orig. 13agg.2 agg.1 orig. 14agg.2 agg.1 orig. 14 bis 15 16orig. 17agg.1 orig. CAPO III ESPULSIONE E TRATTENIMENTO 18orig. 19orig. 19 bis 20orig. 21 22 23 CAPO IV DISPOSIZIONI DI CARATTERE UMANITARIO 24 25orig. 26 27orig. 28agg.3 agg.2 agg.1 orig. CAPO V DISCIPLINA DEL LAVORO 29orig. 30orig. 30 bis 30 ter 30 quater 30 quinquies 30 sexies 31orig. 32orig. 32 bis 33orig. 34orig. 35orig. 36orig. 36 bisorig. 37orig. 38agg.2 agg.1 orig. 38 bisagg.1 orig. 39orig. 40agg.1 orig. 41orig. CAPO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA 42orig. 43 44orig. 44 bis CAPO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONEDIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI 45 46orig. 47 48 49agg.1 orig. 50orig. 51 CAPO VIII DISPOSIZIONI SULL'INTEGRAZIONE SOCIALE 52orig. 53orig. 54orig. 55 56 57 58orig. 59 60 61 61 bis Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 25-2-2005 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, che dispone l'emanazione del regolamento di attuazione del medesimo testo unico; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 gennaio 1999 e del 24 maggio 1999; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Viste le osservazioni della Corte dei conti; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 4 giugno e del 4 agosto 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro per le pari opportunità, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione, economica, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 (( (Accertamento della condizione di reciprocità). )) ((
  2. Ai fini dell'accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: "testo unico", il Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d'origine dei suddetti stranieri.
  3. L'accertamento di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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