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LEGGE 18 maggio 1967, n. 395 - Normattiva

LEGGE 18 maggio 1967, n. 395 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 18 maggio 1967, n. 395 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Controllo delle erogazioni, per spese di esercizio e patrimoniali, effettuate dalle gestioni governative di pubblici servizi di trasporto. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.149 del 16-06-1967) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 1-7-1967 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Le gestioni governative dei pubblici servizi di trasporto in concessione, condotte dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1336, o per effetto di qualsiasi altra disposizione, sono sottoposte a revisione amministrativo-contabile effettuata da un Collegio di revisori composto da tre membri nominati con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione 4 civile, di concerto col Ministro per il tesoro. Il Collegio è composto da un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti, da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della aviazione civile e da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del tesoro. Esso è nominato per un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alla consistenza ed alle dimensioni delle gestioni di cui al primo comma, possono essere istituiti, con le forme e nei modi previsti nel presente articolo, Collegi di revisori per singole gestioni e per gruppi di esse. I revisori svolgono il loro mandato a norma dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili e riferiscono all'Amministrazione, semestralmente, sull'andamento delle gestioni stesse e, annualmente, sui relativi bilanci di esercizio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1967 SARAGAT MORO - SCALFARO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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