a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395 ultimo aggiornamento all'atto: 17/11/1981 --> Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 534 (in G.U. 28/09/1981, n.266). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1981) (GU n.208 del 30-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-11-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonché il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.(
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.