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DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 28 luglio 1981, n. 395 ultimo aggiornamento all'atto: 17/11/1981 --> Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonchè del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 534 (in G.U. 28/09/1981, n.266). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/11/1981) (GU n.208 del 30-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2orig. 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-11-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente le norme relative al contenimento del costo del lavoro, nonché il termine per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.(

(2)) --------------- AGGIORNAMENTO
(2)Il D.L. 16 novembre 1981 n. 646, convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 1982 n. 3 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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