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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 395 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 395 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visu

alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1982, n. 395 Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma. (GU n.180 del 02-07-1982) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 17-7-1982 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1958, n. 648, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 52, 57 e 59, relativi alla scuola diretta a fini speciali per la formazione di educatori professionali, sono così modificati: Art.

  1. - Nel primo comma la parola "minori" è sostituita da "soggetti". Nello stesso articolo il secondo comma è soppresso. Art.
  2. - Nel primo comma l'espressione "della durata di due anni accademici" è sostituita con: "della durata di tre anni accademici". Nell'art. 59 gli insegnanti di: lineamenti anatomo-fisiologici e fisiopatologici dello sviluppo ed elementi di igiene; istituzioni di diritto pubblico e di diritto amministrativo speciale; legislazione minorile, mutano la denominazione in quella di: medicina preventiva ed educazione sanitaria; istituzioni di diritto pubblico; aspetti legislativi della sicurezza sociale. Inoltre nello stesso articolo sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti: metodologia della ricerca ed elementi di statistica; sociologia e sociopatologia della famiglia; organizzazione ed amministrazione dei servizi del territorio; pedagogia applicata ed organizzazione delle comunità speciali (handicappati, anziani non autosufficienti, tossicodipendenti, istituti speciali, consultori familiari). Dopo l'art. 55 è inserita la seguente norma transitoria: Norma transitoria. - Le diplomate della scuola Firas di "Formazione psicopedagogica per educatrici", potranno ottenere il corrispondente diploma della presente scuola con l'iscrizione e la frequenza al terzo anno e la discussione su una dissertazione scritta connessa all'attività di studio e di ricerca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 febbraio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1982 Registro n. 82 Istruzione, foglio n. 156 nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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