Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 12 agosto 1987, n. 396 Aggiornamento del decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. (GU n.229 del 01-10-1987) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-10-1987 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concernente la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari; Visti i decreti ministeriali: 19 febbraio 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 23 marzo 1966; 28 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 16 agosto 1967; 20 febbraio 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 5 aprile 1968; 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968; 12 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 14 aprile 1969; 10 luglio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 23 luglio 1969; 12 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 29 agosto 1969; 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 26 maggio 1971; 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 1971; 30 luglio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 dell'11 settembre 1971; 9 maggio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1972; 1 luglio 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 19 luglio 1972; 31 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 18 novembre 1972; 22 giugno 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 28 luglio 1973; 29 dicembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 15 gennaio 1974; 6 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 3 aprile 1974; 6 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 30 dicembre 1975; 31 marzo 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 5 maggio 1976; 15 luglio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 agosto 1976; 30 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1977; 18 maggio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 giugno 1978; 28 luglio 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 19 agosto 1978; 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978; 16 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 22 gennaio 1979; 7 marzo 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 28 maggio 1980; 21 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 9 febbraio 1981; 14 ottobre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981; 14 aprile 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 4 maggio 1983; 1 agosto 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 20 agosto 1983; 29 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 331 del 2 dicembre 1983; 13 luglio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984; 20 febbraio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 1985; 7 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1986; 18 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 1986, riguardanti modificazioni ed aggiornamenti del decreto ministeriale sopracitato; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1971, riguardante gli alimenti surgelati; Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 13 luglio 1987; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Decreta: Art. 1 Le disposizioni di cui all'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1965 si applicano anche agli alimenti surgelati. Gli additivi consentiti per casi determinati di impiego, alle dosi massime previste dal decreto ministeriale 31 marzo 1965, e successive modificazioni, con esclusione di quelli riportati nel titolo I, possono essere utilizzati anche per le medesime categorie merceologiche di alimenti surgelati, definite nei punti 4, 5, 6 e 7 dell'art. 1 del decreto ministeriale 15 giugno 1971. NOTE Nota all'art. 1, primo comma: Il testo vigente dell'art. 4 del D.M. 31 marzo 1965 (Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 4. - Nei prodotti alimentari risultanti dalla mescolanza più o meno omogenea di più alimenti, per i quali sia consentita l'aggiunta di additivi, la quantità massima di additivo presente non deve superare quella consentita per la quantità di ciascun alimento contenutovi, purché la miscela non risulti dannosa alla salute. I semilavorati non ancora idonei e non destinati al consumo diretto possono contenere gli additivi chimici consentiti in dosi tali da non superare, nel prodotto finito, la dose massima ammessa per il prodotto. Le disposizioni del primo comma si applicano anche agli alimenti surgelati". Note all'art. 1, secondo comma: - Il titolo I del D.M. 31 marzo 1965 (cfr. nota all'art. 1, primo comma) disciplina i casi e le dosi d'impiego degli additivi "conservativi" e, in particolare: nella sezione A degli "antimicrobici"; nella sezione B, delle "sostanze destinate principalmente ad altri usi, ma aventi un effetto conservativo secondario"; nella sezione C, degli "antiossidanti". - Il testo dell'art. 1 del D.M. 15 giugno 1971, relativo all'"Elenco gli alimenti surgelati" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1971), riferito in particolare alle categorie merceologiche ivi definite nei punti 4, 5, 6, 7, è il seguente: "Art. 1. - Sono compresi nella categoria degli alimenti surgelati, ai sensi dell'art. 4, lettera a), della legge 27 gennaio 1968, n. 32, i seguenti prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale o comunque preparati, anche in composizione mista: (Omissis). 4) Prodotti di panetteria e paste alimentari: a) pane e prodotti da forno; b) paste alimentari, anche speciali, fresche, con o senza ripieno; c) paste lievitate e non lievitate per uso di cucina e di pasticceria. 5) Prodotti lattiero-caseari: a) latte preparazioni a base di latte; b) prodotti di caseificio. 6) Prodotti della pasticceria. 7) Alimenti preparati e/o precucinati di origine vegetale o animale. Specialità gastronomiche. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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