DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. 397 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1966, n. 397 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste. (GU n.149 del 18-06-1966) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 3-7-1966 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Facoltà di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio). Dopo l'art. 55 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento degli studi del I biennio della Facoltà di medicina e chirurgia: CAPO V Facoltà di medicina e chirurgia Art.
- - La Facoltà di medicina e chirurgia è limitata al I biennio. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica e di maturità scientifica. Art.
- - Sono insegnamenti fondamentali: 1° Biennio: 1) Chimica; 2) Fisica; 3) Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze; 4) Anatomia umana normale (biennale); 5) Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno); 6) Patologia generale (biennale al 2° al 3° anno); 7) Chimica biologica; 8) Microbiologia. Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie e per tutti gli studenti. Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni di carattere scientifico e professionale. Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale. Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di: Chimica delle macromolecole; Radiochimica; Analisi chimica strumentale; Astrofisica. Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: Elettrodinamica quantistica; Elettronica quantistica; Fisica dello spazio; Fisica del plasma; Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Reazioni nucleari; Sperimentazioni di fisica nucleare di alta energia; Sperimentazioni di fisica nucleare di bassa energia; Spettroscopia nucleare; Superconduttività; Teoria classica dei campi; Teoria dei gruppi; Teoria dei sistemi a molti corpi; Teoria quantistica della misura; Topologia. Art.
- - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica sono aggiunti quelli di: Logica delle calcolatrici digitali e teoria della programmazione; Teoria dei gruppi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n.
- - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi