erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 giugno 1971, n. 397 Norme a favore dei centralinisti ciechi. (GU n.160 del 26-06-1971) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-6-1971 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594. I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.