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LEGGE 27 luglio 1984, n. 397 - Normattiva

LEGGE 27 luglio 1984, n. 397 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 27 luglio 1984, n. 397 Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore. (GU n.210 del 01-08-1984) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 16-8-1984 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 235. - (Arresto obbligatorio in flagranza). Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo. Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni. Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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