DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 397 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cl
icca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 20 settembre 1995, n. 397 ultimo aggiornamento all'atto: 22/11/1995 --> Disposizioni urgenti per la nautica da diporto. note: Entrata in vigore del decreto: 24-9-1995.Decreto-Legge convertito dalla L.15 novembre 1995, n. 494 (in G.U. 22/11/1995, n.273). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1995) (GU n.223 del 23-09-1995) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 24-9-1995 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni transitorie in materia di potenza dei motori per la nautica da diporto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizione transitoria
- Tutti i motori aventi cilindrata non superiore a 1400 cc., se a carburazione a due tempi, o a 1800 cc., se a carburazione a quattro tempi aspirati, o a 1300 cc., se a carburazione a quattro tempi sovralimentati, o a 3300 cc., se a ciclo diesel, omologati per una potenza non superiore a 55,15 KW o a 75 CV e acquistati nel periodo compreso tra il 21 aprile 1995 e il 22 giugno 1995, ovvero per i quali sia stata presentata, entro quest'ultima data, denuncia di depotenziamento ai sensi dell'articolo 3, comma 10-bis, del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, possono essere condotti senza abilitazione fino al 31 ottobre
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