LEGGE 23 aprile 1975, n. 398 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri
cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 23 aprile 1975, n. 398 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra alcuni Stati membri della Comunità europea dell'energia atomica, la Comunità stessa e l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1 luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile
- (GU n.225 del 25-08-1975 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 Allegati Accord Accord Accordo PARTE I IMPEGNO FONDAMENTALE art. 1 APPLICAZIONE DELLE SALVAGUARDIE art. 2 art. 3 COOPERAZIONE FRA L'AGENZIA, LA COMUNITÀ E GLI STATI art. 4 ATTUAZIONE DELLE SALVAGUARDIE art. 5 art. 6 art. 7 INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'AGENZIA art. 8 ISPETTORI DELL'AGENZIA art. 9 PRIVILEGI E IMMUNITÀ art. 10 CONSUMO O DILUIZIONE DI MATERIE NUCLEARI art. 11 TRASFERIMENTO DI MATERIE NUCLEARI ALL'ESTERNO DEI TERRITORI DEGLI STATI art. 12 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MATERIE NUCLEARI DESTINATE AD ESSERE USATE IN ATTIVITÀ NON NUCLEARI art. 13 NON APPLICAZIONE DELLE SALVAGUARDIE A MATERIE NUCLEARI DESTINATE AD ESSERE USATE IN ATTIVITÀ NON PACIFICHE art. 14 QUESTIONI FINANZIARIE art. 15 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI PER DANNI NUCLEARI art. 16 RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE art. 17 PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA NON AVVENUTA DISTRAZIONE art. 18 art. 19 INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO E COMPONIMENTO DELLE CONTROVERSIE art. 20 art. 21 art. 22 ADESIONE art. 23 EMENDAMENTO DELL'ACCORDO art. 24 ENTRATA IN VIGORE E DURATA art. 25 PROTOCOLLO art. 26 PARTE II INTRODUZIONE art. 27 OBIETTIVO DELLE SALVAGUARDIE art. 28 art. 29 art. 30 SISTEMA DI SALVAGUARDIA DELLA COMUNITÀ art. 31 art. 32 art. 33 art. 34 CESSAZIONE DELLE SALVAGUARDIE art. 35 ESENZIONI DALLE SALVAGUARDIE art. 36 art. 37 art. 38 ACCORDI SUSSIDIARI art. 39 art. 40 INVENTARIO art. 41 INFORMAZIONI DESCRITTIVE Disposizioni generali art. 42 art. 43 art. 44 art. 45 art. 46 art. 47 art. 48 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE MATERIE NUCLEARI ALL'ESTERNO DEGLI IMPIANTI art. 49 art. 50 SISTEMA DI DOCUMENTI CONTABILI Disposizioni generali art. 51 art. 52 art. 53 art. 54 art. 55 Documenti contabili art. 56 art. 57 art. 58 SISTEMA DI RAPPORTI Disposizioni generali art. 59 art. 60 art. 61 Rapporti contabili art. 62 art. 63 art. 64 art. 65 art. 66 art. 67 art. 68 art. 69 ISPEZIONI art. 70 Scopo delle ispezioni art. 71 art. 72 art. 73 Portata delle ispezioni art. 74 art. 75 Accesso per le ispezioni art. 76 art. 77 Frequenza e intensità delle ispezioni ordinarie art. 78 art. 79 art. 80 art. 81 art. 82 Preavviso di ispezione art. 83 art. 84 Designazione degli ispettori dell'Agenzia art. 85 art. 86 Condotta e visite degli ispettori dell'Agenzia art. 87 art. 88 art. 89 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL'AGENZIA art. 90 TRASFERIMENTI NEI TERRITORI DEGLI STATI O DAI TERRITORI DEGLI STATI art. 91 Trasferimenti dai territori degli Stati art. 92 art. 93 art. 94 Trasferimenti nei territori degli Stati art. 95 art. 96 art. 97 DEFINIZIONI art. 98 Protocollo art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art. 13 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-9-1975 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e la Agenzia internazionale dell'energia atomica, in applicazione dei paragrafi 1 e 4 dell'articolo III del trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968, con protocollo, firmato a Bruxelles il 5 aprile
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