← Italia

DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’at

to clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 17 novembre 1997, n. 398 ultimo aggiornamento all'atto: 20/04/2026 --> Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. note: Entrata in vigore del decreto: 3/12/1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2026) (GU n.269 del 18-11-1997) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I Semplificazione del concorsoper uditore giudiziario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14orig. 15 Capo II Scuola di specializzazioneper le professioni legali 16agg.3 agg.2 agg.1 orig. Capo III Disposizioni transitorie e finali 17agg.1 orig. 18 19orig. 20orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 3-12-1997 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente decreto legislativo: Art 1. Concorso per uditore giudiziario 1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame. 2. L'esame consiste:

  1. a)nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  2. b)in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;
  3. c)in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.". Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 dicembre 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, che prevede la delega al Governo per la emanazione di uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, semplificando le modalità di svolgimento del concorso medesimo; Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1997; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente decreto legislativo: Art 1. Concorso per uditore giudiziario 1. L'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art. 123 (Concorso per uditore giudiziario). - 1. La nomina ad uditore giudiziario si consegue mediante concorso per esame. 2. L'esame consiste:
  4. a)nella prova preliminare, disciplinata dall'articolo 123-bis, per i candidati che non sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  5. b)in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-bis;
  6. c)in una prova orale su ciascuna delle materie indicate nell'articolo 123-ter.". Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 5 dicembre 1997 si procederà alla ripubblicazione del testo del presente decreto, corredato delle relative note. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (2)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.