ualizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 398 ultimo aggiornamento all'atto: 25/08/2017 --> Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo A). note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/08/2017) (GU n.57 del 09-03-2004 - Suppl. Ordinario n. 37) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO 1 2agg.2 agg.1 orig. 3agg.2 agg.1 orig. 4 5agg.2 agg.1 orig. 6 7 8 Capo I GestioneSezione IDisposizioni generali 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sezione II Prescrizione 21 22 23 Sezione III Gestione accentrata 24orig. 25 26 27 Capo II Mercato secondario dei titoli di StatoSezione IAmmissione a quotazione dei titoli di Stato 28 29 30 Sezione II Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato 31orig. 32orig. 33orig. 34orig. 35orig. 36orig. 37orig. 38orig. 39orig. Sezione III Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli diStato 40 41 42 43 Capo III Fondo di ammortamentoSezione INorme sostanziali 44orig. 45 46agg.1 orig. 47 Sezione II Norme procedurali 48orig. 49orig. 50orig. 51orig. 52orig. Titolo II DISPOSIZIONI TRANSITORIECapo IDisciplina transitoria della ridenominazione 53 54 Capo II Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati 55 Capo III Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati 56 57orig. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 Capo IV Disciplina transitoria della prescrizione 79 80 Capo V Disposizioni finali 81orig. 82 83 Allegati Tavola di corrispondenza Tavola di corrispondenza Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-3-2004 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti gli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999; Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, e, in particolare, l'allegato n. 3; Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto: Art. 1 (L) Oggetto 1. Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo degli articoli 14, 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è, rispettivamente, il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». «Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie). - 1. Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione. 2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere». «Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 3-4-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340: «Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge. 2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi. 4-5. (Omissis). 6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a)-
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.