DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 399 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua
lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. 399 Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua nella forma "aeque principaliter" della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Crocicchio di Urbino con la Parrocchia di Santa Maria, in località Casale del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino). (GU n.145 del 15-06-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-6-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 N.
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data 24 giugno 1930, relativo all'unione perpetua nella forma "aeque principaliter" della Parrocchia di San Giovanni Battista, in località Crocicchio di Urbino con la Parrocchia di Santa Maria, in località Casale del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino). Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n.
- - VILLA nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi