LEGGE 3 gennaio 1951, n. 4 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Rice
rca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 gennaio 1951, n. 4 Riammissione all'esercizio professionale dei notai che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n.
- (GU n.11 del 15-01-1951) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 30-1-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I notai che furono dichiarati decaduti per aver perduto la cittadinanza italiana ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e che l'hanno riacquistata a norma del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sono riammessi, su loro domanda, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, all'esercizio della professione, sempre che conservino i requisiti per la nomina a notaio e non abbiano superato i 75 anni di età. Chi si trova nelle condizioni prevedute nel comma precedente può chiedere di essere assegnato ad una delle sedi notarili vacanti, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto 14 novembre 1926, n. 1953, indicando quattro di tali sedi. La domanda, con la indicazione delle sedi, deve pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge per coloro che a tale data abbiano già riacquistato la cittadinanza italiana e, per gli altri, dal riacquisto della cittadinanza. Ai notai riammessi si applica l'art. 6, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti la concessione di pensioni, indennità ed assegni ai notai ed alle loro famiglie, approvato con decreto Ministeriale 26 aprile
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi