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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visual

izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4 Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici. (GU n.15 del 19-01-1972 - Suppl. Ordinario) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Allegati Tabella Tabella Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 20-1-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 87, comma quinto, 117, 118 e la disposizione VIII transitoria della Costituzione; Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per le Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17 conferisce delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statali alle Regioni; Sentite le Regioni a statuto ordinario; Udito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la sanità, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue fasi di intervento preventivo, curativo e riabilitativo, sono trasferite per il rispettivo territorio alle Regioni a statuto ordinario. Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative, statali concernenti:

  1. a)la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie nonché le provvidenze economiche, ad esse connesse, erogate dal Ministero della sanità; la profilassi sanitaria di carattere personale, ivi compresa quella per la maternità ed infanzia, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;
  2. b)la profilassi e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli istituti e convivenze pubbliche a carattere educativo ed assistenziale;
  3. c)la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive;
  4. d)l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
  5. e)i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico, terapeutico e di radiumterapia, nonché le case di cura private e le case e pensioni per gestanti;
  6. f)la pubblicità, concernente le case di cura private e di assistenza ostetrica nonché le case e pensioni per gestanti, ferma restando la competenza consultiva degli ordini provinciali dei medici;
  7. g)la istituzione, modifica e soppressione delle condotte medico-chirurgiche e ostetriche e gli altri servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
  8. h)i concorsi, lo stato giuridico, il trattamento economico e l'interinato dei medici e delle ostetriche condotti e degli altri sanitari addetti ai servizi comunali e provinciali di assistenza sanitaria;
  9. i)la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza medico-chirurgica ed ostetrica;
  10. l)la formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche; i concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; la vigilanza sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e l'adozione di provvedimenti di decadenza;
  11. m)l'autorizzazione all'esercizio, alla gestione provvisoria ed alla cessione delle farmacie nonché i provvedimenti in ordine all'indennità di avviamento e di rilievo;
  12. n)la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
  13. o)la indennità di residenza ai farmacisti rurali e di gestione dei dispensari farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione di farmacie rurali. È trasferita, altresì, ogni altra funzione amministrativa, svolta dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art. 6. Sono, infine, trasferite le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti l'assistenza zooiatrica, ivi compresa, la istituzione, modifica e soppressione delle condotte veterinarie, nonché la costituzione di consorzi per il servizio di assistenza veterinaria. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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