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LEGGE 31 gennaio 1956, n. 40 - Normattiva

LEGGE 31 gennaio 1956, n. 40 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 31 gennaio 1956, n. 40 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere. (GU n.43 del 21-02-1956) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 22-2-1956 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 1955, n. 1107, contenente disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali cotoniere, con le seguenti modificazioni: All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Il periodo di tempo trascorso in integrazione salariale ai sensi del presente articolo dagli operai sospesi, non è computato agli effetti della determinazione del periodo minimo di contribuzione occorrente per la concessione delle prestazioni assistenziali e delle assicurazioni sociali. Durante il periodo di integrazione salariale il lavoratore ed i familiari a carico conservano i diritti derivanti dall'assicurazione contro le malattie; le lavoratrici conservano i diritti derivanti dalla legge 26 agosto 1950, n. 860". All'art. 3, dopo le parole: "un piano di organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "e sviluppo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 gennaio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - MORO - VANONI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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