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LEGGE 22 gennaio 1963, n. 40 - Normattiva

LEGGE 22 gennaio 1963, n. 40 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ri

cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 22 gennaio 1963, n. 40 Concessione di una indennità una tantum al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (GU n.40 del 12-02-1963) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-2-1963 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio nel secondo semestre 1962, è concessa una indennità forfettaria una tantum, non pensionabile, nelle seguenti misure lorde, in relazione al coefficiente di stipendio o paga corrispondente alla qualifica rivestita al 1 luglio 1962 o alla data di assunzione se successiva: lire 26.096 ai dipendenti con coefficienti 211 e inferiori; lire 36.534 ai dipendenti con coefficienti da 238 a 240; lire 37.174 ai dipendenti con coefficiente 284; lire 39.084 ai dipendenti con coefficienti da 325 a 357; lire 50.251 ai dipendenti con coefficienti superiori a

  1. La predetta indennità va corrisposta entro il 15 gennaio
  2. Nei casi di assunzioni o di cessazioni dal servizio avvenute nel corso del semestre, l'indennità spetta in misura pari ad un sesto per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni di servizio. La ripetuta indennità è inoltre ridotta nella stessa proporzione della riduzione o della sospensione dello stipendio o paga, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione o sospensione di dette competenze; a tal fine si trascurano i periodi senza titolo a stipendio o paga, o con stipendio o paga ridotti, che nel semestre predetto non superino singolarmente quindici giorni o nel complesso non raggiungano trenta giorni. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assunti per lavori di carattere stagionale, nonché al personale di altre Amministrazioni statali in servizio nell'Amministrazione suddetta in posizione di comando o di distacco, semprechè sia stato ammesso a beneficiare del premio per l'incremento del rendimento industriale dell'Amministrazione medesima e non fruisca di competenze accessorie a carico dell'Amministrazione di appartenenza. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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