Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DECRETO 11 febbraio 1988, n. 40 ultimo aggiornamento all'atto: 24/03/1990 --> Norme concernenti l'impiego dei contenitori alternativi per i "vini da tavola" ed i "vini frizzanti". (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/1990) (GU n.45 del 24-02-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2orig. 3orig. 4 5 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 10-3-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed, in particolare, l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente l'attuazione della direttiva CEE n. 76/893 del 23 novembre 1976, relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sulla disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, e successive modificazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973); Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1984 sulla disciplina dei contenitori in banda stagnata saldati con lega stagno-piombo ed altri mezzi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 16 marzo 1984); Visto il decreto ministeriale 1› febbraio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986), con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1987 la possibilità di confezionare i vini da tavola ed i vini frizzanti in materiali diversi da quelli elencati nell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162; Visti i risultati della sperimentazione effettuata da una commissione di esperti costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della sanità, nonché di istituti di sperimentazione agraria ed istituti universitari specializzati; Considerato che tali risultati, in base alla sperimentazione finora effettuata, hanno accertato una validità di conservazione del vino di mesi nove, per i contenitori in poliaccoppiato multistrato, composti da cartoncino di cellulosa, alluminio e polietilene a bassa densità e di mesi sei, per i contenitori in polietilentereftalato; Ritenuta altresì la necessità di proseguire nella sperimentazione già iniziata e di effettuare una ulteriore sperimentazione per gli altri contenitori di materiale plastico e di metallo; Decreta: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.