clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2000, n. 40 ultimo aggiornamento all'atto: 11/03/2010 --> Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2010) (GU n.52 del 03-03-2000) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4orig. 5orig. 6orig. 7orig. Allegati Allegato I Allegato Iorig. Allegato II Allegato IIorig. Allegato III Allegato IIIorig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-3-2010 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su strada delle merci pericolose; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "impresa": una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose; b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante dell'impresa; c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5; d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia. (
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.