Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 2000, n. 400 ultimo aggiornamento all'atto: 08/05/2010 --> Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010) (GU n.5 del 08-01-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5orig. 6 7 Allegati Allegato Allegato Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 9-1-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Interventi su beni culturali) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per interventi nel settore degli Archivi di Stato e su beni non statali, con le modalità del comma 2 del medesimo articolo, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 49.000 milioni nell'anno 2000, di lire 37.100 milioni nell'anno 2001 e di lire 33.600 milioni nell'anno 2002. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 513, recante "Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali", così recita: "Art. 1. - 1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.