← Italia

DECRETO 20 agosto 1988, n. 401 - Normattiva

DECRETO 20 agosto 1988, n. 401 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE DECRETO 20 agosto 1988, n. 401 Divieto della pesca dei datteri di mare e dei datteri bianchi. note: Entrata in vigore del decreto: 27/09/1988 (GU n.214 del 12-09-1988) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 27-9-1988 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto l'art. 32 della legge citata, che prevede il potere del Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche; Viste le segnalazioni pervenute di una sempre più intensa ed indiscriminata pesca del dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e del dattero bianco (Pholas dactylus), che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita delle specie predette, oltre a creare un grave problema ambientale collegato con l'eliminazione del substrato calcareo e la distruzione delle biocenosi esistenti; Viste le proposte motivate scientificamente ed avanzate dal Laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Università di Bologna in Fano e dalla Stazione zoologica di Napoli per una corretta gestione della risorsa; Ritenuta la necessità di prevedere un tempestivo intervento a tutela della specie, per garantire le condizioni necessarie per il suo insediamento e per il suo accrescimento, nonché di seguire nel tempo l'evoluzione della consistenza della risorsa; Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, che ha espresso, nella seduta del 13 luglio 1988, parere favorevole alla regolamentazione della pesca dei datteri a titolo di sperimentazione e studio, per un periodo di tempo determinato; Decreta: Art. 1 È vietato per un periodo di due anni pescare con qualunque sistema di pesca il dattero di mare (Lithophaga lithophaga) e il dattero bianco (Pholas dactylus) in tutte le coste italiane. È vietato detenere e commerciare esemplari di tali specie, salvo si tratti di partite di importazione corredate dei prescritti documenti doganali e sanitari. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 32 della legge n. 936/1965 è il seguente: "Art. 32. - Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di esse". - La commissione consultiva centrale per la pesca marittima, nella seduta del 13 luglio 1988, considerata l'eccessiva e indiscriminata pesca del dattero di mare e del dattero bianco che pone in pericolo lo stesso ambiente di vita della specie, ha approvato all'unanimità il provvedimento. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.