a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 29 luglio 1981, n. 402 ultimo aggiornamento all'atto: 27/03/2026 --> Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni. note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 settembre 1981, n. 537 (in G.U. 28/09/1981, n.266). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2026) (GU n.208 del 30-07-1981) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2orig. 3orig. 4 5orig. 6 7orig. 8orig. 9 10 11orig. 12agg.2 agg.1 orig. 13agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 14 Allegati Tabelle Tabelleagg.1 orig. Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 29-9-1981 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1981; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 Minimale di retribuzione ai fini contributivi A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio 1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al presente decreto. I limiti minimi di retribuzione di cui al comma precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982, nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto dal 1 gennaio
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.