cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 25 luglio 1985, n. 403 Insegnamento nei conservatori di musica e contemporaneo esercizio della professione nelle orchestre. (GU n.187 del 09-08-1985) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 9-8-1985 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il termine per l'opzione tra l'attività didattica e quella professionale - già fissato dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e prorogato dall'articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - è ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI NOTA - Il testo dell'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è il seguente: "Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati". - Il testo dell'art. 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è il seguente: "Art. 74 (Proroga del termine di cui all'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312). - Il termine previsto dall'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986". nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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