Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente MINISTERO DELLE FINANZE DECRETO 7 novembre 1989, n. 404 ultimo aggiornamento all'atto: 10/02/1990 --> Regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione. note: Entrata in vigore del decreto: 22/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/02/1990) (GU n.297 del 21-12-1989) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Allegati Allegato 1 Allegato 1orig. Allegato 2 Allegato 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 22-12-1989 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITÀ E IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che estende a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali la codificazione effettuata dall'Amministrazione finanziaria; Visto il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dell'11 luglio 1988, n. 350, che detta la disciplina per l'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica, i cui contenuti grafici sono definiti in funzione della indicazione del codice fiscale; Visto l'art. 1, comma 11, della legge 1› febbraio 1989, n. 37, che dispone l'adozione del codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale a partire dal 1› gennaio 1989, e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno la definizione dei termini di decorrenza di tale adozione nei confronti dei cittadini sprovvisti di codice fiscale; Visto l'art. 1, comma 12, della citata legge 1› febbraio 1989, n. 37, che prevede la utilizzazione del tesserino plastificato contenente il codice fiscale rilasciato dal Ministero delle finanze ai fini della semplificazione delle operazioni di trascrizione del codice stesso nonché del nominativo dell'assistito sulle ricette a lettura automatica; Considerato che il comma 3 dell'art. 7 del citato decreto n. 350/1988 fissa al 1› luglio 1989 il termine, trascorso il quale dovrà procedersi all'impiego esclusivo del ricettario a lettura automatica; Ritenuto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della citata legge n. 37/1989, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 1989 debbono dotarsi del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica; Valutati i tempi tecnici occorrenti per l'estensione all'intera cittadinanza del codice fiscale e del relativo tesserino plastificato secondo modalità agevolate che tengono conto della cooperazione degli enti locali anche al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini; Ravvisata inoltre l'opportunità di prevedere un regime transitorio di avvio del nuovo sistema di codificazione e di identificazione dell'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, onde permettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di porre in essere le necessarie propedeutiche misure organizzative; Udito il parere del Consiglio di Stato, pronunciato nell'adunanza generale del 16 maggio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 agosto 1989; Decreta: È approvato il seguente regolamento concernente termini di decorrenza dell'adozione del codice fiscale, come numero distintivo nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale, nei riguardi dei cittadini sprovvisti di tale codice e disposizioni per agevolarne l'attribuzione: Art. 1
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.