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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 404 - Normattiva

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 404 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicc

a qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 404 ultimo aggiornamento all'atto: 07/12/1993 --> Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR. note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1993.Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.04 dicembre 1993, n. 501 (in G.U. 07/12/1993, n.287). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/1993) (GU n.238 del 09-10-1993) visualizza atto intero nascondi Articoli 1orig. 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 8-12-1993 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 2 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di assicurare la continuità degli interventi in materia occupazionale a favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1

  1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per i dipendenti delle società non op- erative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per i dipendenti dell'INSAR ((. . .)) , i trattamenti di integrazione salariale straordinaria sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscano le relative indennità. ((Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6- bis , 6- ter , 6-quater , 6-quinquies, 6-sexies e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)) . ((1- bis. Al comma 6- bis dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono soppresse le parole: "e che, per tutte le fattispecie, non abbiano fruito dei benefici di cui alla citata legge n. 223 del 1991". 1- ter. Al comma 6- ter dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "lavoratori destinatari delle disposizioni in materia", sono aggiunte le seguenti: "di trattamento speciale di disoccupazione e")) .
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e che hanno diritto a percepire l'indennità di mobilità.
  3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti indicati al comma 2, possono essere collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.
  4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi di godimento dei trattamenti ivi previsti con effetto dalla data di scadenza dei medesimi. ((4- bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quanto previsto per il pensionamento di anzianità)) . ((
  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4- bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)) articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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