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LEGGE 3 agosto 1978, n. 405 - Normattiva

LEGGE 3 agosto 1978, n. 405 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric

erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 3 agosto 1978, n. 405 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia. (GU n.217 del 04-08-1978) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 4-8-1978 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Amnistia Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

  1. a)per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
  2. b)per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena, se commesso dal minore degli anni diciotto o da chi, al momento dell'entrata in vigore del decreto che concede l'amnistia, ha superato gli anni settanta;
  3. c)per i reati previsti dall'articolo 57 (reati commessi col mezzo della stampa periodica) del codice penale, commessi dal direttore o dal vice-direttore responsabile, quando sia noto l'autore della pubblicazione;
  4. d)per il reato previsto dall'articolo 334 del codice penale (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il valore della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuità;
  5. e)per i reati militari di diserzione, di renitenza alla leva e di mancanza alla chiamata, la cui consumazione sia iniziata tra l'8 settembre 1943 e il 9 maggio 1945. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (10)

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