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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405 - Normattiva

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991). note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.303 del 31-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 91) visualizza atto intero nascondi Articoli Capo I. DISPOSIZIONIDI CARATTERE FINANZIARIO 1 2 Capo II. DISPOSIZIONIIN MATERIA DI ENTRATE 3 4agg.1 orig. 5orig. 6agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 7 8 9 10orig. Capo III. DISPOSIZIONIPER IL SETTORE DEI TRASPORTI 11 Capo IV. DISPOSIZIONIIN MATERIA DI FINANZA REGIONALE 12 Capo V. DISPOSIZIONIIN MATERIA DI PREVIDENZA 13 Capo VI. DISPOSIZIONI DIVERSE 14 Allegati Tabella A Tabella A Tabella B Tabella B Tabella C Tabella C Tabella D Tabella D Tabella E Tabella E Tabella F Tabella F Tabella 1 Tabella 1 Tabella 2 Tabella 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1991 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991. 2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", è il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La Legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuovi e maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

  1. a)le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
  2. b)il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificatamente indicate;
  3. c)la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
  4. d)la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
  5. e)la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
  6. f)gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;
  7. g)gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
  8. h)l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
  9. i)altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La Legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove e maggiori entrate per ciacuno anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione, dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale nuove e maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3 del comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (7)

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