izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 406 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova. (GU n.208 del 10-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 25-8-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 1859, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato come appresso: Art. 29, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che insegnamento di "Letteratura latina medioevale" muta la denominazione in quella di "Storia della lingua e letteratura latina medioevale". Art. 47: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere vengono aggiunti i seguenti: Filologia slava; Filologia semitica; Filologia indo-iranica; Jamatologia. Art. 50: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Psicoterapia; Medicina dello sport; Auxologia; Istopatologia ultrastrutturale; Biologia molecolare; Enzimologia; Analisi chimico-cliniche; Patologia molecolare; Malattie del ricambio; Criminologia minorile; Neurofisiopatologia. Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di "Anestesiologia" muta la denominazione in quella di "Anestesiologia e rianimazione". Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti i seguenti: Chimica degli oli essenziali; Biometria applicata; Chemioterapia; Chimica dei composti eterociclici; Farmacologia molecolare; Fitochimica. Art. 77: agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti: Chimica degli oli essenziali; Biometria applicata; Chemioterapia; Chimica dei composti eterociclici; Farmacologia molecolare; Fitochimica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 85. - CARUSO nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.