LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui Ric
erca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 2 luglio 1949, n. 408 ultimo aggiornamento all'atto: 22/01/2003 --> Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003) (GU n.162 del 18-07-1949) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I Costruzione di case popolari 1agg.1 orig. 2 3 4 5 6 7orig. 8 9orig. 10 11 12 TITOLO II Agevolazioni fiscali e tributarie per la costruzione di case diabitazione 13agg.2 agg.1 orig. 14agg.1 orig. 15orig. 16agg.1 orig. 17orig. 18 19agg.2 agg.1 orig. 20 TITOLO III Espropriazioni 21orig. 22 TITOLO IV Disposizioni finali 23orig. 24 25 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-12-1951 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per la concessione dei contributi in annualità da parte dello Stato agli enti e società che ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, costruiscono case popolari, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere i seguenti impegni: lire due miliardi nell'esercizio 1949-50; lire tre miliardi nell'esercizio 1950-
- Tali contributi saranno corrisposti in misura costante per trentacinque anni e saranno commisurati ad una percentuale della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi stessi saranno corrisposti anche se gli enti e le società di cui all'art. 71 del detto testo unico non contraggano mutuo e sono cedibili. I termini di costruzione indicati nel citato art. 71 sono protratti al 31 dicembre
- La somma complessiva di lire centosettantacinque miliardi occorrenti per il pagamento dei contributi previsti nel primo comma del presente articolo sarà stanziata in bilancio per lire due miliardi nell'esercizio 1949-50, per lire cinque miliardi annui negli esercizi dal 1950-51 fino al 1983-84 e per lire tre miliardi nell'esercizio 1984-
- Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui al presente articolo saranno inscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi successivi fino al 1984-85 compreso. (
(3)) --------------- AGGIORNAMENTO
(3)La L. 19 ottobre 1951, n. 1186 ha disposto (con l'art. 1) che "In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, è fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari". articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi