cerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 16 aprile 1953, n. 409 Soppressione dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.). (GU n.125 del 03-06-1953) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 4 5 6 7 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 18-6-1953 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) istituito con regio decreto 27 gennaio 1938, n. 48, è posto in liquidazione. La liquidazione dovrà essere espletata nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà nominato un commissario liquidatore dell'I.R.C.E. Il Collegio dei revisori dei conti del predetto Istituto resterà in carica fino al termine della liquidazione. L'I.R.C.E. in liquidazione potrà avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.