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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 409 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 409 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 409 Adeguamento della indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza. (GU n.117 del 23-05-1955) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 7-6-1955 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli articoli 1, 2, punto 14, 3 e 12 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge summenzionata; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico L'indennità di servizio speciale prevista dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, a favore dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilita con decorrenza dal 1 maggio 1955 nelle seguenti misure lorde annue: Celibi Ammogliati Ispettori generali capi, grado IV........... 400.000 510.000 Questori e ispett. generali, grado V........ 342.000 440.000 Vice questori, grado VI..................... 285.000 380.000 Commissari capi, grado VII.................. 228.000 315.000 Commissari, grado VIII...................... 192.000 280.000 Commissari aggiunti, grado IX............... 154.000 243.000 Vice commissari, grado X.................... 143.000 230.000 Vice comm. agg. e volontari, grado XI....... 140.000 220.000 L'indennità suddetta non è cumulabile con l'indennità di funzione. Essa è computabile agli effetti della pensione limitatamente alle misure fissate, per i singoli gradi, dall'art. 187 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 4 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, salvi gli aumenti portati dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767: non è invece computabile agli effetti stessi per i volontari. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1955 EINAUDI SCELBA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1955 Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 207. - CARLOMAGNO nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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