← Italia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 409 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 409 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 giugno 1977, n. 409 ultimo aggiornamento all'atto: 21/12/1994 --> Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1994) (GU n.201 del 23-07-1977) visualizza atto intero nascondi Articoli Titolo I DELL'ACCERTAMENTO DELLA MORTE 1 2 3 4 5 Titolo II DELLE AUTORIZZAZIONI AL PRELIEVO E AL TRAPIANTO 6 7orig. 8orig. Titolo III DEL CONSENSO 9 10 Titolo IV DEL CENTRO REGIONALE DI RIFERIMENTO 11 12 Titolo V DEL CENTRO NAZIONALE DI RIFERIMENTO 13 14 Titolo VI DELL'IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE 15 16 17 Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI 18 19 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 7-8-1977 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 24, secondo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 Gli enti ospedalieri, gli ospedali militari, gli istituti universitari, gli istituti a carattere scientifico e le case di cura private, autorizzati al prelievo ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, devono disporre del collegio medico preposto all'accertamento della morte, composto dai sanitari previsti dall'art. 2 del presente decreto, dipendenti o all'uopo incaricati. La direzione sanitaria degli enti, degli istituti e delle case di cura private, cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei sanitari in possesso dei requisiti per far parte del collegio medico, trasmettendo contestualmente copia al medico provinciale e al procuratore della Repubblica competente per territorio, ai fini del controllo di cui agli articoli 8 e 9 della predetta legge. articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (3)

🔗 Alla fonte ufficiale

Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.