alizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409 ultimo aggiornamento all'atto: 04/04/1992 --> Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990. note: Entrata in vigore del decreto: 12/1/1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/1992) (GU n.303 del 28-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 90) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3orig. 4orig. 5 6 7 8 9orig. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Allegati Allegato 1 Allegato 1 Allegato 2 Allegato 2 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 12-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 11 luglio 1988, n. 266; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146; Udito il parere del Consiglio di Stato; Visto l'accordo intervenuto nella data del 24 luglio 1991 tra il Registro aeronautico italiano e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative CGIL, CISL, UIL, CISAL, USPPI per la disciplina del trattamento del personale dipendente non dirigente del predetto Registro aeronautico italiano, valevole per il triennio 1988-1990, con cui si è tenuto conto del menzionato parere espresso dal Consiglio di Stato, all'uopo modificando il precedente accordo intervenuto nella data del 9 e 10 maggio 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 Area di applicazione e durata dell'accordo 1. Il presente regolamento si applica al personale dipendente del Registro aeronautico italiano, esclusi i dirigenti, e si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. 2. Per il periodo 1 gennaio 1988-13 luglio 1988 si applica la disposizione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modifiche e integrazioni. Le normative previste dal presente regolamento decorrono dal 14 luglio 1988. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione, nell'elencare le funzioni del Presidente della Repubblica, dispone che egli, tra l'altro "promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - La legge n. 266/1988 recante: "Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico di attività del personale dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA), dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e del Registro aeronautico italiano (RAI)" all'art. 1, comma 2, stabilisce: "Per l'Azienda autonoma di assistenza al volo rimane fermo il disposto dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, che viene altresì esteso al Registro aeronautico italiano". Nel disposto dell'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) si fa rinvio all'art. 29 dello stesso decreto. Si ritiene quindi opportuno pubblicare qui di seguito entrambi gli articoli: "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - Sono disciplinate con i procedimenti contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 1) il regime retributivo di attività; 2) l'organizzazione interna degli uffici; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare la efficienza degli uffici; 5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto; 6) il lavoro straordinario, le ferie, i permessi, i congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 7) l'attuazione degli istituti concernenti la formazione e l'addestramento professionale; 8) l'attuazione delle garanzie del personale; 9) i criteri per l'attuazione della mobilità del personale nel rispetto delle inamovibilità previste dalla legge; 10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 e 31, secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 30 (Procedimento per gli accordi sindacali). - Le materie previste dal precedente art. 29 sono disciplinate sulla base di accordi definiti triennalmente con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Alle trattative fra il consiglio di amministrazione dell'Azienda e le organizzazioni sindacali di categoria partecipano in veste di osservatori anche i rappresentanti dei Ministeri dei trasporti e del tesoro. L'ipotesi di accordo raggiunta è comunicata entro quindici giorni ai Ministri dei trasporti e del tesoro. Entro lo stesso termine le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che abbiano dichiarato di non voler partecipare alle trattative, possono trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. Entro i successivi trenta giorni il Consiglio dei Ministri approva la disciplina contenuta nella ipotesi di accordo o nega l'approvazione. Entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, sono ema- nate le norme contenenti la disciplina prevista negli accordi". - La legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) all'art. 17 (di cui si riportano i commi 1 e 4), dispone circa la procedura da adottare per l'emanazione dei regolamenti; in particolare con il comma 1, lettera e), per quanto riguarda "l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali", viene modificata la procedura di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 145/1981, sopra citato: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.