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LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409 - Normattiva

LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409 Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. (GU n.9 del 12-01-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-1-2001 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1

  1. È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenhagen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo.
  2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800 milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e,per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
  3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino ---------- nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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