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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411 - Normattiva

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto

clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 411 ultimo aggiornamento all'atto: 14/12/2009 --> Proroga del termine di presentazione delle domande di prestazioni sanitarie ed economiche da parte di cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortuni sul lavoro o malattie professionali a carico di istituti assicuratori germanici. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009) (GU n.109 del 12-05-1948) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 13-5-1948 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 marzo 1948: Articolo unico Il termine stabilito dall'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, per la presentazione delle domande dirette al conseguimento di prestazioni sanitarie ed economiche da parte dei cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale a carico di istituti assicuratori germanici è prorogato di mesi sei. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 233. - FRASCA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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