DECRETO-LEGGE 23 novembre 2001, n. 411 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto cli
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- Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 09/01/2002, n.7). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/11/2004) (GU n.275 del 26-11-2001) visualizza atto intero nascondi Articoli 1agg.1 orig. 2 3orig. 3 bisagg.1 orig. 4agg.1 orig. 5 5 bis 6 7orig. 7 bis 8orig. 8 bis 8 ter 8 quater 8 quinquies 8 sexies 8 septies 8 octies 8 novies 9 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 2-4-2003 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 3 tipoArticolo: HAS_UPDATE --> aggiornamenti all'articolo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, al fine di consentire alle amministrazioni interessate di dotarsi della organizzazione indispensabile a fare fronte alle nuove procedure ivi previste; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle comunicazioni, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la funzione pubblica e per gli italiani nel mondo; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Comitato degli italiani all'estero
- Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificato dall'articolo 9 della legge 5 luglio 1990, n.
- Tali elezioni avranno luogo entro il 30 giugno
- (
(2a)) 2. I componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati. --------------- AGGIORNAMENTO
(2a)Il D.L. 31 marzo 2003, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 122, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi