izzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1972, n. 412 Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari. (GU n.210 del 12-08-1972) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 27-8-1972 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 117, 118, 121, 123 e 124, modificati con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1971, n. 1142, relativi al riordinamento della facoltà di ingegneria, sono così modificati: Art. 117, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria civile, è modificato nel senso che per l'indirizzo esercizio al n. 21-a la denominazione dell'insegnamento di "Tecnica della sicurezza nel lavoro (semestrale)" è rettificata in "Sicurezza del lavoro (semestrale)". Art. 118: nel predetto corso di laurea riguardante le norme sulle propedeuticità il n. 8 è così modificato: 8) l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di meccanica applicata alle macchine e macchine, impianti tecnici per l'edilizia, tecnica ed economia dei trasporti. Art. 121, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica riguardante le norme sulle propedeuticità, l'ultimo comma è modificato come segue: Elettronica applicata propedeutico per gli esami di controllo dei processi industriali, telegrafia, telefonia e telesegnalazioni e di microonde. Art. 123, relativo al triennio del corso di laurea in ingegneria meccanica, è modificato nel senso che per l'indirizzo termodinamica e macchine al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di "Sistemi di produzione dell'energia elettrica" è rettificata in "Centrali elettriche" e per l'indirizzo impianti al n. 19 la denominazione dell'insegnamento di "Impianti tecnici edili" è rettificata in "Impianti tecnici per l'edilizia". Art. 124: le norme relative alle precedenze per il corso di laurea in ingegneria meccanica sono modificate nel senso che il comma sedicesimo è così rettificato: per centrali elettriche sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e di macchine; mentre il comma diciottesimo è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 giugno 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n.
Spiegazione IA dal testo ufficiale della legge. Indicativa, non sostituisce una consulenza legale.