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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 413 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 413 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 413 Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'abbigliamento in serie della provincia di Venezia. (GU n.150 del 15-06-1962 - Suppl. Ordinario n. 2) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Allegati Accordo Accordo Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 30-6-1962 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni in serie; Visto l'accordo integrativo salariale nazionale 30 settembre 1959, per gli operai dell'industria delle confezioni mi serie; Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, per gli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione italiana del Lavoro; e in pari data, tra l'Unione Provinciale degli Industriali e l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 21 della provincia di Venezia, in data 11 luglio 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo 7 febbraio 1957, relativo agli apprendisti dipendenti dalle aziende dell'abbigliamento in serie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al presente decreto, purché compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli apprendisti dipendenti dalle imprese dell'abbigliamento in serie della provincia di Venezia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 49. - VILLA articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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