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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413 - Normattiva

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visua

lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413 Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze. (GU n.150 del 20-06-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 2 3 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 5-7-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della metà per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare. articolo successivo nascondi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

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