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LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 - Normattiva

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 - Normattiva Presidenza del Consiglio dei Ministri ITA ITA ENG Normattiva - Il portale della legge vigente × In caso di problemi di visualizzazione dell’atto clicca qui

Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413 ultimo aggiornamento all'atto: 30/01/2026 --> Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/2026) (GU n.305 del 31-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 91) visualizza atto intero nascondi Articoli TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTAREL'EVASIONE FISCALEED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILECAPO IDATI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.ACCERTAMENTI PARZIALI 1 2 3 TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTAREL'EVASIONE FISCALEED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILECAPO IIREVISIONE DEL REGIME DEI COEFFICIENTI 4orig. 5orig. 6 7 8 TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTAREL'EVASIONE FISCALEED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILECAPO IIIDISPOSIZIONI PER ALLARGARE LA BASE IMPONIBILE 9 10orig. TITOLO I DISPOSIZIONI PER CONTRASTAREL'EVASIONE FISCALEED ALLEGARE LA BASE IMPONIBILECAPO IVADEMPIMENTI STRUMENTALI E DISPOSIZIONIPER CONTENERE L'ELUSIONE E PER REPRIMEREIL CONTRABBANDO DI TABACCHI 11agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 12agg.3 agg.2 agg.1 orig. 13orig. 14 TITOLO II SEMPLIFICAZIONE ERAZIONALIZZAZIONE DELLEPROCEDURECAPO IDISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE DITALUNE PROCEDURE DI RIMBORSO 15 16 TITOLO II SEMPLIFICAZIONE ERAZIONALIZZAZIONE DELLEPROCEDURECAPO IIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DEFINIZIONE DEI CREDITIDICHIARATI INESIGIBILI DAI CESSATI ESATTORI 17agg.1 orig. TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZADEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA E CONTRIBUENTICAPO IPOTERI DEGLI UFFICI PER L'ADEMPIMENTODEI LORO COMPITI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONEE ALLEGAZIONE 18 19 20 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZADEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA E CONTRIBUENTICAPO IIINTERPELLO DELL'AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA DA PARTE DEI CONTRIBUENTI 21agg.2 agg.1 orig. TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZADEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA E CONTRIBUENTICAPO IIIDISPOSIZIONI PERL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 22 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZADEI RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONEFINANZIARIA E CONTRIBUENTICAPO IVMISURE DI RAZIONALIZZAZIONE 23orig. TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILIDELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PERLA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTICAPO IDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONEDEI BENI IMMOBILI DELLE IMPRESE 24orig. 25 26 27 TITOLO IV RIVALUTAZIONE DI BENI IMMOBILIDELLE IMPRESE E DISPOSIZIONI PERLA TASSAZIONE DI TALUNE PLUSVALENZE DA CONFERIMENTICAPO IIDISPOSIZIONI PER LA TASSAZIONEDI PLUSVALENZE DA CONFERIMENTI 28 29orig. TITOLO V DISPOSIZIONI PER LA REVISIONEDEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 30 31 TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO IIMPOSTE SUI REDDITI 32agg.1 orig. 33 34agg.1 orig. 35 36agg.1 orig. 37 38orig. 39orig. 40 41 42 43orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO IIIMPOSTE INDIRETTE 44orig. 45orig. 46orig. 47 48orig. 49orig. 50orig. 51orig. 52orig. 53orig. 54orig. 55agg.2 agg.1 orig. 56agg.1 orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO IIIDISPOSIZIONI COMUNI 57orig. 58agg.1 orig. 59orig. 60 61 62 62 bisorig. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO IVSOSTITUTI DI IMPOSTA 63orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO VDEFINIZIONE AGEVOLATADELLE CONTROVERSIE DOGANALI 64orig. TITOLO VI DISPOSIZIONI PER AGEVOLARELA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONIE PENDENZE TRIBUTARIECAPO VIDISPOSIZIONI VARIE 65 66 TITOLO VII DELEGA AL PRESENTE DELLA REPUBBLICAPER CONCESSIONEDI AMNISTIAPER REATI TRIBUTARI 67 68 TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE 69 70agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 71 72 73 74 75agg.1 orig. 76agg.2 agg.1 orig. 77orig. 78agg.22 agg.21 agg.20 agg.19 agg.18 agg.17 agg.16 agg.15 agg.14 agg.13 agg.12 agg.11 agg.10 agg.9 agg.8 agg.7 agg.6 agg.5 agg.4 agg.3 agg.2 agg.1 orig. 79 80 81 Allegati Allegato A Allegato A Allegato B Allegato B Parole cercate: Presente nei seguenti articoli Presente nei seguenti allegati chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni articolo successivo Testo in vigore dal: 1-1-1992 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblca hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA: la seguente legge: Art. 1 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a)il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dai seguenti: "La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma, di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali e secondarie; 3) collaboratori familiari ed altri lavoratori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicati nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.";
  2. b)il quarto comma dell'articolo 38 è sostituito dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti". 2. Il decreto del Ministro delle finanze previsto dal quarto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10. commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'articolo 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come modificato dalla presente legge: "Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). - La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'art. 1, deve indicare le generalità, il comune di iscrizione anagrafica e, se diverso, quello di domicilio fiscale, l'indirizzo e lo stato civile del contribuente nonché la denominazione della ditta se il contribuente è imprenditore e il luogo o i luoghi in cui sono tenute e conservate le scritture contabili prescritte dal presente decreto e da altre disposizioni. Gli stessi elementi devono essere indicati anche per le persone i cui redditi sono imputati al contribuente o per le quali competono deduzioni o detrazioni ai sensi degli artt. 10, 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599. La dichiarazione deve inoltre contenere l'indicazione dei seguenti dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all'estero, da parte del contribuente e delle altre persone di cui al primo comma di: 1) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, altri mezzi di trasporto a motore oltre i 250 centimetri cubi e roulottes; cavalli da equitazione o da corsa; 2) residenze principali o secondarie; 3) collaborazioni familiari ed altri lavori addetti alla casa o alla famiglia; 4) riserve di caccia e di pesca; 5) assicurazioni di ogni tipo, limitatamente alla indicazione degli istituti o imprese di assicurazione e ai dati identificativi delle polizze, escluse le assicurazioni relative alla responsabilità civile per la circolazione di veicoli a motore e quelle sulla vita, contro gli infortuni e le malattie; 6) utenze di telefono limitatamente alla indicazione delle società ed enti erogatori e dei dati identificativi delle utenze. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dovranno essere modificati ed integrati i dati e le notizie di cui al comma precedente e dovranno essere altresì esclusi dall'obbligo della indicazione i dati e le notizie indicanti nel presente articolo che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente. Devono inoltre essere indicati i canoni per i fabbricati dati in locazione e ogni altro elemento richiesto nel modello di dichiarazione di cui al successivo art. 8". - Si riporta il testo dell'art. 38 del succitato D.P.R. n. 600/1973 come modificato dalla presente legge: "Art. 38 (Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche). - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa e dai dati allegati, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da reddito esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta lo- cale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi." articolo successivo nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi

Giurisprudenza su questa norma (244)

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