lizzazione dell’atto clicca qui Ricerca semplice cerca Ricerca avanzata Date label stai visualizzando l'atto --> --> vigente al Cerca originario multivigente DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. 414 Modifiche all'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. (GU n.150 del 20-06-1964) visualizza atto intero nascondi Articoli 1 Parole cercate: Presente nei seguenti articoli chiudi Articoli Approfondimenti e Funzioni Testo in vigore dal: 5-7-1964 flagTipoArticolo: 0 descrizione: 1 descrizioneConParte: descrizioneCommiParte: progressivo: 0 version: 1 tipoArticolo: DEFAULT --> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n. 328; Edito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico L'art. 194 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato: "Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali". "Gli occasionali, qualora diano sicura garanzia per la disciplina ed il buon andamento del lavoro e non abbiano superato i trenta anni di età, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale". "I lavoratori compresi in tali elenchi possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, purché essi per ciascun anno successivo al trentacinquesimo abbiano effettuato nel porto un numero di giornate lavorative almeno pari alla metà della media delle giornate effettuate da tutti i lavoratori occasionali dello stesso porto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1961 SEGNI MORO - REALE - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 4. - VILLA nascondi Approfondimenti aggiornamenti all'atto atti aggiornati atti correlati note atto lavori preparatori relazioni aggiornamenti al titolo aggiornamenti alla struttura atti parlamentari atti attuativi Funzioni atto completo --> esporta esporta in Akoma ntoso collegamento permanente guida in linea --> indice dell'atto visualizzazione classica --> lavori preparatori chiudi aggiornamenti all'atto chiudi atti aggiornati chiudi atti correlati chiudi indice dell'atto chiudi aggiornamenti alla struttura chiudi aggiornamenti al titolo chiudi relazioni chiudi note atto chiudi collegamento permanente chiudi guida in linea chiudi Aggiornamenti all'articolo chiudi atti parlamentari chiudi atti attuativi chiudi
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